Nel n. 26 della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2016 è stato pubblicato il decreto, che regola l’ingresso per lavoro in Italia dei cittadini non comunitari.
LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO
Il testo prevede, per l’anno 2016, l’ammissione nel territorio italiano, per motivi di lavoro non stagionale e autonomo, di un numero massimo di 17.850 unità. Tale quota è così ripartita :
- 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d’origine.
- 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, che entrano in Italia per motivi di lavoro autonomo ed appartengono alle seguenti categorie:
- Imprenditori che intendono attuare in Italia un investimento non inferiore a 500.000 euro, provenienti da fonti lecite, con conseguente creazione di almeno tre posti di lavoro;
- Liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate, vigilate o rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- Titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
- Artisti di fama o elevata professionalità, ingaggiati da enti pubblici o privati;
- Cittadini stranieri che intendono costituire start-up innovative.
- 100 cittadini di origine italiana, per parte di almeno uno dei genitori (fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza), residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, solo se il loro ingresso in Italia è dovuto a motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
- 100 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato a Expo 2015.
CONVERSIONI
Delle 17.850 unità previste dal decreto, una quota considerevole (14.250 unità) è riservata alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo. Nello specifico, è consentita la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
- 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi Terzi da un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, è necessario che, nel caso in cui il lavoratore extra-comunitario abbia prestato la propria attività nel settore turistico-alberghiero, questa sia durata almeno tre mesi. Con riferimento al settore agricolo, invece, la prestazione lavorativa minima richiesta è di 39 giornate.
È possibile, inoltre, convertire un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.
È, inoltre, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di :
- 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi Terzi da un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Infine, lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno per la costituzione di una start-up innovativa, dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta da esibire allo sportello unico.
LAVORO STAGIONALE
Per ciò che concerne il lavoro subordinato stagionale, il decreto prevede la possibilità d’ingresso di 13.000 cittadini non comunitari residenti all’estero. Tale quota riguarda i lavoratori provenienti dai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.
Di queste 13.000 unità, 1.500 sono riservate per richieste di nulla osta pluriennale stagionale, che possono essere avanzate dai datori di lavoro di cittadini dei Paesi sopra citati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi.
Nell’ambito delle medesime quote, è prevista la possibilità di avanzare richiesta anche per lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco di cui sopra, che siano già entrati in Italia negli anni precedenti e che, per tale motivo, secondo quanto previsto dal T.U. immigrazione, hanno maturato un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo, per motivi di lavoro stagionale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per le categorie dei lavoratori non stagionali ed autonomi, a partire dalle ore 9:00 del 3 febbraio 2016, a questo indirizzo, sarà possibile effettuare la precompilazione dei moduli di domanda, la cui trasmissione per via telematica avverrà dalle ore 9:00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Per i lavoratori stagionali, invece, la precompilazione delle domande sarà disponibile all’indirizzo sopra indicato, a partire dalle ore 9:00 del 10 Febbraio 2016 e la trasmissione telematica delle stesse verrà effettuata dalle ore 9:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
In entrambi i casi, le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2016.